Decreto
Legislativo 22 maggio 1999, n. 185
"Attuazione
della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei
consumatori in materi
a
di contratti a distanza"
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 143 del 21 giugno 1999
(Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre
1999)
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva
97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori
in materia di contratti a distanza;
Vista la legge 24 aprile
1998, n. 128;
Visto il decreto legislativo
15 gennaio 1992, n. 50;
Visto l'articolo 14
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Viste le deliberazioni
del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni
del 14 e del 21 maggio 1999;
Sulla proposta dei
Ministri per le politiche comunitarie e dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia
e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica;
E m
a n a
il seguente decreto legislativo:
Art.
1.
Definizioni
1. Ai fini del presente
decreto si intende per:
a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto
beni o servizi stipulato tra un fornitore e un consumatore
nell'ambito di un sistema di vendita o di prestazione
di servizi a distanza organizzato dal fornitore che,
per tale contratto, impiega esclusivamente una o più
tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione
del contratto, compresa la conclusione del contratto
stesso;
b) consumatore: la persona fisica che, in relazione
ai contratti di cui alla lettera a), agisce per scopi
non riferibili all'attività professionale eventualmente
svolta;
c) fornitore: la persona fisica o giuridica che nei
contratti a distanza agisce nel quadro della sua attività
professionale;
d) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque
mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del
fornitore e del consumatore, possa impiegarsi per
la conclusione del contratto tra le dette parti; un
elenco indicativo delle tecniche contemplate dal presente
decreto e' riportato nell'allegato I;
e) operatore di tecnica di comunicazione: la persona
fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività
professionale consiste nel mettere a disposizione
dei fornitori una o più tecniche di comunicazione
a distanza.
Art.
2.
Campo di applicazione
1. Il presente decreto
si applica ai contratti a distanza, esclusi i contratti:
a) relativi ai servizi finanziari, un elenco indicativo
dei quali e' riportato nell'allegato II;
b) conclusi tramite distributori automatici o locali
commerciali automatizzati;
c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici;
d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri
diritti relativi a beni immobili, con esclusione della
locazione;
e) conclusi in occasione di una vendita all'asta.
Art.
3.
Informazioni per il consumatore
1. In tempo utile,
prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza,
il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni:
a) identità del fornitore e, in caso di contratti
che prevedono il pagamento anticipato, l'indirizzo
del fornitore;
b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio;
c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte
le tasse o le imposte;
d) spese di consegna;
e) modalità del pagamento, della consegna del bene
o della prestazione del servizio e di ogni altra forma
di esecuzione del contratto;
f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione
dello stesso ai sensi dell'articolo 5, comma 3;
g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del
bene in caso di esercizio del diritto di recesso;
h) costo dell'utilizzo della tecnica di comunicazione
a distanza, quando e' calcolato su una base diversa
dalla tariffa di base;
i) durata della validità dell'offerta e del prezzo;
l) durata minima del contratto in caso di contratti
per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
ad esecuzione continuata o periodica.
2. Le informazioni
di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere
inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro
e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica
di comunicazione a distanza impiegata, osservando
in particolare i principi di buona fede e di lealtà
in materia di transazioni commerciali, valutati alla
stregua delle esigenze di protezione delle categorie
di consumatori particolarmente vulnerabili.
3. In caso di comunicazioni
telefoniche, l'identità del fornitore e lo scopo commerciale
della telefonata devono essere dichiarati in modo
inequivocabile all'inizio della conversazione con
il consumatore, a pena di nullità del contratto.
4. Nel caso di utilizzazione
di tecniche che consentono una comunicazione individuale,
le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove
il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In
tal caso, sono fornite nella stessa lingua anche la
conferma e le ulteriori informazioni di cui all'articolo
4.
Art.
4.
Conferma scritta delle informazioni
1. Il consumatore deve
ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su
altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui
accessibile, di tutte le informazioni previste dall'articolo
3, comma 1, prima od al momento della esecuzione del
contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme
devono comunque essere fornite al consumatore anche
le seguenti informazioni:
a) un'informazione sulle condizioni e le modalità
di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo
5, inclusi i casi di cui all'articolo 5, comma 2;
b) l'indirizzo geografico della sede del fornitore
a cui il consumatore può presentare reclami;
c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle
garanzie commerciali esistenti;
d) le condizioni di recesso dal contratto in caso
di durata indeterminata o superiore ad un anno.
2. Le disposizioni
di cui al presente articolo non si applicano ai servizi
la cui esecuzione e' effettuata mediante una tecnica
di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi
siano forniti in un'unica soluzione e siano fatturati
dall'operatore della tecnica di comunicazione. Anche
in tale caso il consumatore deve poter disporre dell'indirizzo
geografico della sede del fornitore cui poter presentare
reclami.
Art.
5.
Esercizio del diritto di recesso
1. Il consumatore ha
diritto di recedere da qualunque contratto a distanza,
senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo,
entro il termine di dieci giorni lavorativi decorrente:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da
parte del consumatore ove siano stati soddisfatti
gli obblighi di cui all'articolo 4 o dal giorno in
cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora
ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché
non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione
stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti
gli obblighi di cui all'articolo 4, qualora cio' avvenga
dopo la conclusione del contratto purché non oltre
il termine di tre mesi dalla conclusione stessa.
2. Nel caso in cui
il fornitore non abbia soddisfatto gli obblighi di
cui all'articolo 4, il termine per l'esercizio del
diritto di recesso e' di tre mesi e decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da
parte del consumatore;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del
contratto.
3. Salvo diverso accordo
tra le parti, il consumatore non può esercitare il
diritto di recesso previsto ai commi 1 e 2 per i contratti:
a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata,
con l'accordo del consumatore, prima della scadenza
del termine di dieci giorni previsto dal comma 1;
b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo e'
legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario
che il fornitore non e' in grado di controllare;
c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente
personalizzati o che, per loro natura, non possono
essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi
rapidamente;
d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software
informatici sigillati, aperti dal consumatore;
e) di fornitura di giornali, periodici e riviste;
f) di servizi di scommesse e lotterie.
4. Il diritto di recesso
si esercita con l'invio, entro il termine previsto,
di una comunicazione scritta all'indirizzo geografico
della sede del fornitore mediante lettera raccomandata
con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere
inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma,
telex e facsimile, a condizione che sia confermata
mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento
entro le 48 ore successive.
5. Qualora sia avvenuta
la consegna del bene il consumatore e' tenuto a restituirlo
o a metterlo a disposizione del fornitore o della
persona da questi designata, secondo le modalità ed
i tempi previsti dal contratto. Il termine per la
restituzione del bene non può comunque essere inferiore
a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del
ricevimento del bene.
6. Le uniche spese
dovute dal consumatore per l'esercizio del diritto
di recesso a norma del presente articolo sono le spese
dirette di restituzione del bene al mittente, ove
espressamente previsto dal contratto a distanza.
7. Se il diritto di
recesso e' esercitato dal consumatore conformemente
alle disposizioni del presente articolo, il fornitore
e' tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore.
Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor
tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni
dalla data in cui il fornitore e' venuto a conoscenza
dell'esercizio del diritto di recesso da parte del
consumatore.
8. Qualora il prezzo
di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto
a distanza, sia interamente o parzialmente coperto
da un credito concesso al consumatore, dal fornitore
ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e
il fornitore, il contratto di credito si intende risolto
di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui
il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente
alle disposizioni di cui ai precedenti commi. E' fatto
obbligo al fornitore di comunicare al terzo concedente
il credito l'avvenuto esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate
dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del
bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza
dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso da
parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal
fornitore, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione
degli interessi legali maturati.
Art.
6.
Esecuzione del contratto
1. Salvo diverso accordo
tra le parti, il fornitore deve eseguire l'ordinazione
entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo
a quello in cui il consumatore ha trasmesso l'ordinazione
al fornitore.
2. In caso di mancata
esecuzione dell'ordinazione da parte del fornitore,
dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del
bene o del servizio richiesto, il fornitore, entro
il termine di cui al comma 1, informa il consumatore,
secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 1,
e provvede al rimborso delle somme eventualmente già
corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo
consenso del consumatore, da esprimersi prima o al
momento della conclusione del contratto, il fornitore
non può adempiere eseguendo una fornitura diversa
da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti
o superiori.
Art.
7.
Esclusioni
1. Gli articoli 3,
4, 5 e il comma 1 dell'articolo 6 non si applicano:
a) ai contratti di fornitura di generi alimentari,
di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo
corrente forniti al domicilio del consumatore, al
suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da
distributori che effettuano giri frequenti e regolari;
b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all'alloggio,
ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero,
quando all'atto della conclusione del contratto il
fornitore si impegna a fornire tali prestazioni ad
una data determinata o in un periodo prestabilito.
Art.
8.
Pagamento mediante carta
1. Il consumatore può
effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia
previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare
al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera e), del presente decreto legislativo.
2. L'istituto di emissione
della carta di pagamento riaccredita al consumatore
i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza
rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione
mediante l'uso fraudolento della propria carta di
pagamento da parte del fornitore o di un terzo, fatta
salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge
3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L'istituto di emissione
della carta di pagamento ha diritto di addebitare
al fornitore le somme riaccreditate al consumatore.
Art.
9.
Fornitura non richiesta
1. E' vietata la fornitura
di beni o servizi al consumatore in mancanza di una
sua previa ordinazione nel caso in cui la fornitura
comporti una richiesta di pagamento.
2. Il consumatore non
e' tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso
di fornitura non richiesta. In ogni caso, la mancata
risposta non significa consenso.
Art.
10.
Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione
a distanza
1. L'impiego da parte
di un fornitore del telefono, della posta elettronica
di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento
di un operatore o di fax, richiede il consenso preventivo
del consumatore.
2. Tecniche di comunicazione
a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora
consentano una comunicazione individuale, possono
essere impiegate dal fornitore se il consumatore non
si dichiara esplicitamente contrario.
Art.
11.
Irrinunciabilità dei diritti
1. I diritti attribuiti
al consumatore dal presente decreto legislativo sono
irrinunciabili. E' nulla ogni pattuizione in contrasto
con le disposizioni del presente decreto.
2. Ove le parti abbiano
scelto di applicare al contratto una legislazione
diversa da quella italiana, al consumatore devono
comunque essere riconosciute le condizioni di tutela
previste dal presente decreto legislativo.
Art.
12.
Sanzioni
1. Fatta salva l'applicazione
della legge penale qualora il fatto costituisca reato,
il fornitore che contravviene alle norme di cui agli
articoli 3, 4, 6, 9 e 10 del presente decreto legislativo,
ovvero che ostacola l'esercizio del diritto di recesso
da parte del consumatore secondo le modalità di cui
all'articolo 5 o non rimborsa al consumatore le somme
da questi eventualmente pagate, e' punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire
dieci milioni.
2. Nei casi di particolare
gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della
sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono
applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri
di accertamento degli ufficiali e degli agenti di
polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta
legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle
violazioni provvedono, di ufficio o su denunzia, gli
organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto
dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n.
689, e' presentato all'ufficio provinciale dell'industria,
del commercio e dell'artigianato della provincia in
cui vi e' la residenza o la sede legale dell'operatore
commerciale.
Art.
13.
Azioni collettive
1. In relazione alle
disposizioni del presente decreto legislativo, le
associazioni dei consumatori e degli utenti sono legittimate
ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori,
ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998,
n. 281.
Art.
14.
Foro competente
1. Per le controversie
civili inerenti all'applicazione del presente decreto
legislativo la competenza territoriale inderogabile
e' del giudice del luogo di residenza o di domicilio
del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato.
Art.
15.
Disposizioni transitorie e finali
1. Il contratto a distanza
deve contenere il riferimento al presente decreto
legislativo.
2. Fino alla emanazione
di un testo unico di coordinamento delle disposizioni
di cui al presente decreto legislativo con la disciplina
recata dal decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, alle forme speciali di vendita previste dall'articolo
9 del decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50,
e dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, si applicano le disposizioni più
favorevoli per il consumatore contenute nel presente
decreto legislativo.
3. Il presente decreto
legislativo entra in vigore centoventi giorni dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Allegato
I
Tecniche di comunicazione
di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d):
stampati senza indirizzo;
stampati con indirizzo;
lettera circolare;
pubblicità stampa con buono d'ordine;
catalogo;
telefono con intervento di un operatore;
telefono senza intervento di un operatore (dispositivo
automatico di chiamata, audiotext);
radio;
videotelefono (telefono con immagine);
teletext (microcomputer, schermo di televisore)
con tastiera o schermo sensibile al tatto;
posta elettronica;
fax;
televisore, (teleacquisto, televendita).
Allegato
II
Servizi finanziari
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a):
servizi d'investimento;
operazioni di assicurazione e di riassicurazione;
servizi bancari;
operazioni riguardanti fondi di pensione;
servizi riguardanti operazioni a termine o di opzione.
Tali servizi comprendono
in particolare:
i servizi di investimento
di cui all'allegato della direttiva 93/22/CEE, i
servizi di società di investimenti collettivi;
i servizi che rientrano nelle attività che beneficiano
del riconoscimento reciproco di cui si applica l'allegato
della seconda direttiva 89/646/CEE;
le operazioni che rientrano nelle attività di assicurazione
e riassicurazione di cui:
all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE;
all'allegato della direttiva 79/267/CEE;
alla direttiva 64/225/CEE;
alle direttive 92/49/CEE e 92/96/CEE.
Decreto
Legislativo 31 marzo 1998, n. 114
"Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio,
a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15
marzo 1997, n. 59"
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento
Ordinario n. 80
IL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA
Visti gli articoli
76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento
di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali,
per la riforma della pubblica amministrazione e per
la semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare,
l'articolo 4, comma 4, lettera c), della citata legge
n. 59 del 1997, il quale prevede che sia anche riordinata
la disciplina delle attività economiche ed industriali,
in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo
sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel
commercio, nell'artigianato, nel comparto agroindustriale
e nei servizi alla produzione, al fine di promuovere
la competitività delle imprese nel mercato globale
e la razionalizzazione della rete commerciale, anche
in relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi
e dell'efficienza della distribuzione;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 16 gennaio 1998;
Visto il parere della
Commissione parlamentare istituita ai sensi dell'articolo
5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il parere della
Commissione parlamentare per le questioni regionali;
Visto il parere della
Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il parere dell'Autorità
garante della concorrenza e del mercato ai sensi dell'articolo
22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Vista la deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 13 marzo 1998;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica
e gli affari regionali, del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e di grazia e giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Titolo I
Principi generali
Art.
1.
Oggetto e finalità
1. Il presente decreto
stabilisce i principi e le norme generali sull'esercizio
dell'attività commerciale.
2. Le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e Bolzano
provvedono a quanto disposto dal presente decreto
secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle
relative norme di attuazione.
3. La disciplina in
materia di commercio persegue le seguenti finalità:
a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la
libertà di impresa e la libera circolazione delle
merci;
b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo
all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento,
al servizio di prossimità, all'assortimento e alla
sicurezza dei prodotti;
c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo
della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica
dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie
delle strutture distributive e le diverse forme di
vendita, con particolare riguardo al riconoscimento
e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie
imprese;
e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari.
Art.
2.
Libertà di impresa e libera circolazione delle merci
1. L'attività commerciale
si fonda sul principio della libertà di iniziativa
economica privata ai sensi dell'articolo 41 della
Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi
contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante
norme per la tutela della concorrenza e del mercato.
Art.
3.
Obbligo di vendita
1. In conformità a
quanto stabilito dall'articolo 1336 del codice civile,
il titolare dell'attività commerciale al dettaglio
procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale
della richiesta.
Art.
4.
Definizioni e ambito di applicazione del decreto
1. Ai fini del presente
decreto si intendono:
a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome
e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti,
all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali,
o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può
assumere la forma di commercio interno, di importazione
o di esportazione;
b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da
chiunque professionalmente acquista merci in nome
e per conto proprio e le rivende, su aree private
in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione,
direttamente al consumatore finale;
c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale,
l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata
da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce
superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi;
d) per esercizi di vicinato quelli aventi superficie
di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con
popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti
e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore
a 10.000 abitanti;
e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto d)
e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente
inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni
con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;
f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi
superficie superiore ai limiti di cui al punto e);
g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali
sono inseriti in una struttura a destinazione specifica
e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di
servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente
decreto per superficie di vendita di un centro commerciale
si intende quella risultante dalla somma delle superfici
di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
h) per forme speciali di vendita al dettaglio:
1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti
o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative
di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché
la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture
militari esclusivamente a favore di coloro che hanno
titolo ad accedervi;
2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione
o altri sistemi di comunicazione;
4) la vendita presso il domicilio dei consumatori.
2. Il presente decreto
non si applica:
a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle
quali i comuni assumono l'impianto e l'esercizio ai
sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362,
e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente
prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi
medici e presidi medico-chirurgici;
b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio
qualora vendano esclusivamente generi di monopolio
di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive
modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni;
c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli
costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n.
622, e successive modificazioni;
d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i
quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli
nei limiti di cui all'articolo 2135 del codice civile,
alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni,
e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni;
e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali
di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con
regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive
modificazioni. Per vendita di carburanti si intende
la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi
i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione
automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge
26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive
modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio
1998, n.32;
f) agli artigiani iscritti nell'albo di cui all'articolo
5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443,
per la vendita nei locali di produzione o nei locali
a questi adiacenti dei beni di produzione propria,
ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori
all'esecuzione delle opere o alla prestazione del
servizio;
g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché
ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al
pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti
ittici provenienti esclusivamente dall'esercizio della
loro attività e a coloro che esercitano la vendita
dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti
su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei
diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari;
h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie
opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere
creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura
scientifica od informativa, realizzate anche mediante
supporto informatico;
i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata
ai sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate
con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni;
l) all'attività di vendita effettuata durante il periodo
di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre
di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi
le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri
oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni
stesse;
m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche
private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali
che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo,
anche su supporto informatico, di propria o altrui
elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attività.
3. Resta fermo quanto
previsto per l'apertura delle sale cinematografiche
dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni,
nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n.
3.
Titolo II
Requisiti per l'esercizio dell'attività commerciale
Art.
5.
Requisiti di accesso all'attività
1. Ai sensi del presente
decreto l'attività commerciale può essere esercitata
con riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare e non alimentare.
2. Non possono esercitare
l'attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto
la riabilitazione:
a) coloro che sono stati dichiarati falliti;
b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza
passata in giudicato, per delitto non colposo, per
il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore
nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata,
in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
c) coloro che hanno riportato una condanna a pena
detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato,
per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del
libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza
fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro
di persona a scopo di estorsione, rapina;
d) coloro che hanno riportato due o più condanne a
pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio
precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività,
accertate con sentenza passata in giudicato, per uno
dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513,
513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale,
o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio
degli alimenti, previsti da leggi speciali;
e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure
di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una
delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti
abituali, professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle
condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base
delle disposizioni previste dall'articolo 688 del
codice di procedura penale, dall'articolo 10 della
legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis
della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo
18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. Il divieto di esercizio
dell'attività commerciale, ai sensi del comma 2 del
presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata
scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora
sia stata concessa la sospensione condizionale della
pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
5. L'esercizio, in
qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa
al settore merceologico alimentare, anche se effettuata
nei confronti di una cerchia determinata di persone,
e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti
requisiti professionali:
a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale
per il commercio relativo al settore merceologico
alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione
o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso
o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato
la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, presso imprese esercenti l'attività nel
settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado
dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare,
comprovata dalla iscrizione all'INPS;
c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al
registro esercenti il commercio di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici
individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo
12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988,
n. 375.
6. In caso di società
il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5
e' richiesto con riferimento al legale rappresentante
o ad altra persona specificamente preposta all'attività
commerciale.
7. Le regioni stabiliscono
le modalità di organizzazione, la durata e le materie
del corso professionale di cui al comma 5, lettera
a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti
convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno
considerate in via prioritaria le camere di commercio,
le organizzazioni imprenditoriali del commercio più
rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso professionale
ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento
delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza
e all'informazione del consumatore. Prevede altresì
materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla
conservazione, manipolazione e trasformazione degli
alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono
le modalità di organizzazione, la durata e le materie,
con particolare riferimento alle normative relative
all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione
dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento
finalizzati ad elevare il livello professionale o
riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì
prevedere forme di incentivazione per la partecipazione
ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese
del settore commerciale.
10. Le regioni garantiscono
l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi
7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione
professionale.
11. L'esercizio dell'attività
di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo
ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato
al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo
istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959,
n. 125, e' soppresso.
Titolo III
Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio
sulle aree private in sede fissa
Art.
6.
Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro
un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto
definiscono gli indirizzi generali per l'insediamento
delle attività commerciali, perseguendo i seguenti
obiettivi:
a) favorire la realizzazione di una rete distributiva
che, in collegamento con le altre funzioni di servizio,
assicuri la migliore produttività del sistema e la
qualità dei servizi da rendere al consumatore;
b) assicurare, nell'indicare gli obiettivi di presenza
e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il
rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo
l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
c) rendere compatibile l'impatto territoriale e ambientale
degli insediamenti commerciali con particolare riguardo
a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento
e valorizzare la funzione commerciale al fine della
riqualificazione del tessuto urbano, in particolare
per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al
fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo
del commercio;
d) salvaguardare e riqualificare i centri storici
anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche
morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei
vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico
ed ambientale;
e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva
nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso
la creazione di servizi commerciali polifunzionali
e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione
del tessuto commerciale;
f) favorire gli insediamenti commerciali destinati
al recupero delle piccole e medie imprese già operanti
sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare
i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere
a tale fine forme di incentivazione;
g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere
di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entità
e all'efficienza della rete distributiva, attraverso
la costituzione di appositi osservatori, ai quali
partecipano anche i rappresentanti degli enti locali,
delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese
del commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati
da un Osservatorio nazionale costituito presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro
il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di
programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale,
affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino:
a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali
ed, in particolare, quelle nelle quali consentire
gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita
al dettaglio;
b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti
commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici,
culturali e ambientali, nonché dell'arredo urbano,
ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei
centri storici e nelle località di particolare interesse
artistico e naturale;
c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare
quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici
o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per
parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita;
d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della
concessione o autorizzazione edilizia inerenti l'immobile
o il complesso di immobili e dell'autorizzazione all'apertura
di una media o grande struttura di vendita, eventualmente
prevedendone la contestualità.
3. Le regioni, nel
definire gli indirizzi generali di cui al comma 1,
tengono conto principalmente delle caratteristiche
dei seguenti ambiti territoriali:
a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire
ad una programmazione integrata tra centro e realtà
periferiche;
b) le aree sovracomunali configurabili come un unico
bacino di utenza, per le quali devono essere individuati
criteri di sviluppo omogenei;
c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare
la presenza delle attività commerciali e artigianali
in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare
gli esercizi aventi valore storico e artistico ed
evitare il processo di espulsione delle attività commerciali
e artigianali;
d) i centri di minore consistenza demografica al fine
di svilupparne il tessuto economico-sociale anche
attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali
ed in particolare dei collegamenti viari.
4. Per l'emanazione
degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo,
le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle
rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì,
alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori
e delle imprese del commercio.
5. Le regioni stabiliscono
il termine, non superiore a centottanta giorni, entro
il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti
urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di
polizia locale alle disposizioni di cui al presente
articolo.
6. In caso di inerzia
da parte del comune, le regioni provvedono in via
sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano
in vigore fino alla emanazione delle norme comunali.
Art.
7.
Esercizi di vicinato
1. L'apertura, il trasferimento
di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), di un
esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione
al comune competente per territorio e possono essere
effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. Nella comunicazione
di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia
urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti
edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative
alle destinazioni d'uso;
c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito della eventuale valutazione in caso di
applicazione della disposizione di cui all'articolo
10, comma 1, lettera c).
3. Fermi restando i
requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato
autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo
4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito
il consumo immediato dei medesimi a condizione che
siano esclusi il servizio di somministrazione e le
attrezzature ad esso direttamente finalizzati.
Art.
8.
Medie strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento
di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una
media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata dal comune competente per territorio, anche
in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 6,
comma 1.
2. Nella domanda l'interessato
dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo
10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune, sulla
base delle disposizioni regionali e degli obiettivi
indicati all'articolo 6, sentite le organizzazioni
di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali
del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle
autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune adotta
le norme sul procedimento concernente le domande relative
alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine,
comunque non superiore ai novanta giorni dalla data
di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento
di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare
trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e la partecipazione al procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art.
9.
Grandi strutture di vendita
1. L'apertura, il trasferimento
di sede e l'ampliamento della superficie di una grande
struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella domanda l'interessato
dichiara:
a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5;
b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione
e la superficie di vendita dell'esercizio;
c) le eventuali comunicazioni di cui all'articolo
10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. La domanda di rilascio
dell'autorizzazione e' esaminata da una conferenza
di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente
stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro
sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri,
rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia
e il comune medesimo, che decide in base alla conformità
dell'insediamento ai criteri di programmazione di
cui all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza
sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta
giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione
e' subordinato al parere favorevole del rappresentante
della regione.
4. Alle riunioni della
conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica,
partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei
comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori
e delle imprese del commercio più rappresentative
in relazione al bacino d'utenza dell'insediamento
interessato. Ove il bacino d'utenza riguardi anche
parte del territorio di altra regione confinante,
la conferenza dei servizi ne informa la medesima e
ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio
della autorizzazione.
5. La regione adotta
le norme sul procedimento concernente le domande relative
alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine
comunque non superiore a centoventi giorni dalla data
di convocazione della conferenza di servizi di cui
al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi
accolte qualora non venga comunicato il provvedimento
di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare
trasparenza e snellezza dell'azione amministrativa
e la partecipazione al procedimento ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art.
10.
Disposizioni particolari
1. La regione prevede
disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale
nelle aree montane, rurali e insulari, per riqualificare
la rete distributiva e rivitalizzare il tessuto economico
sociale e culturale nei centri storici, nonché per
consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle
imprese esistenti nelle aree urbane durante la fase
di prima applicazione del nuovo regime amministrativo.
In particolare, prevede:
a) per i comuni, le frazioni e le altre aree con popolazione
inferiore a 3.000 abitanti, nonché nelle zone montane
e insulari, la facoltà di svolgere congiuntamente
in un solo esercizio, oltre all'attività commerciale,
altri servizi di particolare interesse per la collettività,
eventualmente in convenzione con soggetti pubblici
o privati. Per queste aree le regioni possono prevedere
l'esenzione di tali attività da tributi regionali;
per tali esercizi gli enti locali possono stabilire
particolari agevolazioni, fino alla esenzione, per
i tributi di loro competenza;
b) per centri storici, aree o edifici aventi valore
storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione
di maggiori poteri ai comuni relativamente alla localizzazione
e alla apertura degli esercizi di vendita, in particolare
al fine di rendere compatibili i servizi commerciali
con le funzioni territoriali in ordine alla viabilità,
alla mobilità dei consumatori e all'arredo urbano,
utilizzando anche specifiche misure di agevolazione
tributaria e di sostegno finanziario;
c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo
6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali
i comuni, per un periodo non superiore a due anni,
possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione
all'apertura degli esercizi di vicinato sulla base
di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo
esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto
urbano ed in relazione a programmi di qualificazione
della rete commerciale finalizzati alla realizzazione
di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze
dei consumatori.
2. La regione stabilisce
criteri e modalità ai fini del riconoscimento della
priorità alle domande di rilascio di autorizzazione
all'apertura di una media o grande struttura di vendita
che prevedono la concentrazione di preesistenti medie
o grandi strutture e l'assunzione dell'impegno di
reimpiego del personale dipendente, ovvero, qualora
trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare,
alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione
professionale per il commercio o risulta in possesso
di adeguata qualificazione. Il rilascio della nuova
autorizzazione comporta la revoca di quelle relative
alle strutture preesistenti, prese in considerazione
ai fini della predetta priorità.
3. La regione stabilisce
altresì i casi in cui l'autorizzazione all'apertura
di una media struttura di vendita e all'ampliamento
della superficie di una media o di una grande struttura
di vendita e' dovuta a seguito di concentrazione o
accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo
24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita
di generi di largo e generale consumo. Il rilascio
dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi. Nell'applicazione
della presente disposizione la regione tiene conto
anche della condizione relativa al reimpiego del personale
degli esercizi concentrati o accorpati.
4. La regione puo'
individuare le zone del proprio territorio alle quali
applicare i limiti massimi di superficie di vendita
di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base alle
caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al
criterio della consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione
del sistema di monitoraggio previsto dall'articolo
6, comma 1, lettera g), la conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti
di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni
e le autorizzazioni di cui al presente decreto. Per
lo stesso scopo i dati relativi al settore merceologico
e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi
di vendita sono denunciati all'ufficio del registro
delle imprese, che li iscrive nel repertorio delle
notizie economiche e amministrative. Tali dati sono
messi a disposizione degli osservatori regionali e
nazionale di cui al predetto articolo 6.
Titolo IV
Orari di vendita
Art.
11.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura
e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita
al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione
degli esercenti nel rispetto delle disposizioni del
presente articolo e dei criteri emanati dai comuni,
sentite le organizzazioni locali dei consumatori,
delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti,
in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 36,
comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Fatto salvo quanto
disposto al comma 4, gli esercizi commerciali di vendita
al dettaglio possono restare aperti al pubblico in
tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle
ore ventidue. Nel rispetto di tali limiti l'esercente
può liberamente determinare l'orario di apertura e
di chiusura del proprio esercizio non superando comunque
il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto
a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura
e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli
o altri mezzi idonei di informazione.
4. Gli esercizi di
vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale
e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai
comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma
1, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite
le organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni
e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono
derogare all'obbligo di chiusura domenicale e festiva.
Detti giorni comprendono comunque quelli del mese
di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività
nel corso degli altri mesi dell'anno.
Art.
12.
Comuni ad economia prevalentemente turistica e città
d'arte
1. Nei comuni ad economia
prevalentemente turistica, nelle città d'arte o nelle
zone del territorio dei medesimi, gli esercenti determinano
liberamente gli orari di apertura e di chiusura e
possono derogare dall'obbligo di cui all'articolo
11, comma 4.
2. Al fine di assicurare
all'utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso
turistico, idonei livelli di servizio e di informazione,
le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese
del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti,
possono definire accordi da sottoporre al sindaco
per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo
36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche su proposta dei comuni interessati
e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle
imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori
dipendenti, le regioni individuano i comuni ad economia
prevalentemente turistica, le città d'arte o le zone
del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore
afflusso turistico nei quali gli esercenti possono
esercitare la facoltà di cui al comma 1.
Art.
13.
Disposizioni speciali
1. Le disposizioni
del presente titolo non si applicano alle seguenti
tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio;
gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi
e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi
di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio
lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime
ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie
e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli
esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri,
dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette,
opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline,
articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le
stazioni di servizio autostradali, qualora le attività
di vendita previste dal presente comma siano svolte
in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del
settore alimentare devono garantire l'apertura al
pubblico in caso di più di due festività consecutive.
Il sindaco definisce le modalità per adempiere all'obbligo
di cui al presente comma.
3. I comuni possono
autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle
peculiari caratteristiche del territorio, l'esercizio
dell'attività di vendita in orario notturno esclusivamente
per un limitato numero di esercizi di vicinato.
Titolo V
Offerta di vendita
Art.
14.
Pubblicità dei prezzi
1. I prodotti esposti
per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne
o all'ingresso del locale e nelle immediate adiacenze
dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di
vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo
chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico,
mediante l'uso di un cartello o con altre modalità
idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti
insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente
l'uso di un unico cartello. Negli esercizi di vendita
e nei reparti di tali esercizi organizzati con il
sistema di vendita del libero servizio l'obbligo dell'indicazione
del prezzo deve essere osservato in ogni caso per
tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti sui quali
il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso
in maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in
modo che risulti facilmente visibile al pubblico,
sono esclusi dall'applicazione del comma 2.
4. Restano salve le
disposizioni vigenti circa l'obbligo dell'indicazione
del prezzo di vendita al dettaglio per unità di misura.
Art.
15.
Vendite straordinarie
1. Per vendite straordinarie
si intendono le vendite di liquidazione, le vendite
di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali
l'esercente dettagliante offre condizioni favorevoli,
reali ed effettive, di acquisto dei propri prodotti.
2. Le vendite di liquidazione
sono effettuate dall'esercente dettagliante al fine
di esitare in breve tempo tutte le proprie merci,
a seguito di: cessazione dell'attività commerciale,
cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda
in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali
e possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno,
previa comunicazione al comune dei dati e degli elementi
comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine
stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale
o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento
se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali
sono effettuate dall'esercente dettagliante per tutti
o una parte dei prodotti merceologici e per periodi
di tempo limitato.
5. Nelle vendite disciplinate
dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato
deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale
di vendita che deve essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite
i rappresentanti degli enti locali, le organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio, disciplinano
le modalità di svolgimento, la pubblicità anche ai
fini di una corretta informazione del consumatore,
i periodi e la durata delle vendite di liquidazione
e delle vendite di fine stagione.
7. Per vendita sottocosto
si intende la vendita al pubblico di uno o più prodotti
effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante
dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta
sul valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa
connessa alla natura del prodotto e diminuito degli
eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al
prodotto medesimo purché documentati.
8. Ai fini della disciplina
delle vendite sottocosto il Governo si avvale della
facoltà prevista dall'articolo 20, comma 11, della
legge 15 marzo 1997, n.59. Per gli aspetti sanzionatori,
fermo restando quanto disposto dalla legge 10 ottobre
1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
22, commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato promuove la sottoscrizione
di codici di autoregolamentazione delle vendite di
cui al comma 7 tra le organizzazioni rappresentative
delle imprese produttrici e distributive.
Titolo VI
Forme speciali di vendita al dettaglio
Art.
16.
Spacci interni
1. La vendita di prodotti
a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici
o privati, di militari, di soci di cooperative di
consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la
vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente
a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e'
soggetta ad apposita comunicazione al comune competente
per territorio e deve essere effettuata in locali
non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla
pubblica via.
2. L'attività può essere
iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione
deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 5 della persona preposta alla
gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in
materia di idoneità dei locali, il settore merceologico,
l'ubicazione e la superficie di vendita.
Art.
17.
Apparecchi automatici
1. La vendita dei prodotti
al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e'
soggetta ad apposita comunicazione al comune competente
per territorio.
2. L'attività può essere
iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione
deve essere dichiarata la sussistenza del possesso
dei requisiti di cui all'articolo 5, il settore merceologico
e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico
viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza
delle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante
apparecchi automatici effettuata in apposito locale
ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle
medesime disposizioni concernenti l'apertura di un
esercizio di vendita.
Art.
18
Vendita per corrispondenza, televisione o altri
sistemi di comunicazione
1. La vendita al dettaglio
per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi
di comunicazione e' soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale. L'attività può essere
iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. E' vietato inviare
prodotti al consumatore se non a seguito di specifica
richiesta. E' consentito l'invio di campioni di prodotti
o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione
di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza
del possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 e
il settore merceologico.
4. Nei casi in cui
le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione,
l'emittente televisiva deve accertare, prima di metterle
in onda, che il titolare dell'attività e' in possesso
dei requisiti prescritti dal presente decreto per
l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la
trasmissione debbono essere indicati il nome e la
denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore,
il numero di iscrizione al registro delle imprese
ed il numero della partita IVA. Agli organi di vigilanza
e' consentito il libero accesso al locale indicato
come sede del venditore.
5. Le operazioni di
vendita all'asta realizzate per mezzo della televisione
o di altri sistemi di comunicazione sono vietate.
6. Chi effettua le
vendite tramite televisione per conto terzi deve essere
in possesso della licenza prevista dall'articolo 115
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza,
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di
cui al presente articolo si applicano altresì le disposizioni
di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n.
50, in materia di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali.
Art.
19.
Vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio
o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il
domicilio dei consumatori, e' soggetta a previa comunicazione
al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale.
2. L'attività può essere
iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione
deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti
di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Il soggetto di cui
al comma 1, che intende avvalersi per l'esercizio
dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco
all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale
ha la residenza o la sede legale e risponde agli effetti
civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati
devono essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5, comma 2.
5. L'impresa di cui
al comma 1 rilascia un tesserino di riconoscimento
alle persone incaricate, che deve ritirare non appena
esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5,
comma 2.
6. Il tesserino di
riconoscimento di cui al comma 5 deve essere numerato
e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità
e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa
della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa,
nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa,
e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in
modo visibile durante le operazioni di vendita.
7. Le disposizioni
concernenti gli incaricati si applicano anche nel
caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in
forma itinerante.
8. Il tesserino di
riconoscimento di cui ai commi 5 e 6 e' obbligatorio
anche per l'imprenditore che effettua personalmente
le operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite di
cui al presente articolo si applica altresì la disposizione
dell'articolo 18, comma 7.
Art.
20.
Propaganda a fini commerciali
1. L'esibizione o illustrazione
di cataloghi e l'effettuazione di qualsiasi altra
forma di propaganda commerciale presso il domicilio
del consumatore o nei locali nei quali il consumatore
si trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro,
studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni
sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento
di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e 8.
Art.
21.
Commercio elettronico
1. Il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione
e l'uso del commercio elettronico con azioni volte
a:
a) sostenere una crescita equilibrata del mercato
elettronico;
b) tutelare gli interessi dei consumatori;
c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione
ed apprendimento per operatori del settore ed operatori
del servizio;
d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare
la competitività globale delle imprese, con particolare
riferimento alle piccole e alle medie, attraverso
l'utilizzo del commercio elettronico;
e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione
di qualità volte a garantire l'affidabilità degli
operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore;
f) garantire la partecipazione italiana al processo
di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale
per lo sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di
cui al comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato può stipulare convenzioni e accordi
di programma con soggetti pubblici o privati interessati,
nonché con associazioni rappresentative delle imprese
e dei consumatori.
Titolo VII
Sanzioni
Art.
22.
Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, 16,
17, 18 e 19 del presente decreto e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire 5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare
gravità o di recidiva il sindaco può inoltre disporre
la sospensione della attività di vendita per un periodo
non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per
due volte in un anno, anche se si e' proceduto al
pagamento della sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le
disposizioni di cui agli articoli 11, 14, 15 e 26,
comma 5, del presente decreto e' punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione
all'apertura e' revocata qualora il titolare:
a) non inizia l'attività di una media struttura di
vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro
due anni se trattasi di una grande struttura di vendita,
salvo proroga in caso di comprovata necessità;
b) sospende l'attività per un periodo superiore ad
un anno;
c) non risulta più provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2;
d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni
in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina
la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il
titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad
un anno;
b) non risulta più provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2;
c) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni
in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell'attività disposta ai sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento
abusivo dell'attività il sindaco ordina la chiusura
immediata dell'esercizio di vendita.
7. Per le violazioni
di cui al presente articolo l'autorità competente
e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto luogo.
Alla medesima autorità pervengono i proventi derivanti
dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze
ingiunzioni di pagamento.
Titolo VIII
Organismi associativi
Art.
23.
Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare
i processi di ammodernamento della rete distributiva
possono essere istituiti centri di assistenza alle
imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative
del settore a livello provinciale e da altri soggetti
interessati. I centri sono autorizzati dalla regione
all'esercizio delle attività previste nello statuto
|